Art. 3.
                  Criteri generali di investimento
                          e di valutazione
  1.  Gli  attivi  posti  a  copertura  delle riserve tecniche devono
essere di proprieta' dell'impresa e liberi da vincoli  o  gravami  di
qualsiasi natura.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  26,  comma  3,  lettera  c),  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, i valori mobiliari  non  negoziati
in un mercato regolamentato di cui ai punti A1.1b), A1.2b) ed A3.1b),
con  esclusione  delle  azioni  emesse  da  imprese di assicurazione,
banche e societa' di investimento aventi sede  legale  in  uno  Stato
membro,  sono  ammesse  a  copertura  delle  riserve tecniche solo se
realizzabili a breve. Per realizzabilita' a breve si  deve  intendere
la possibilita' concreta di negoziare i suddetti valori in un mercato
non regolamentato sufficientemente liquido.
  3.  Fermi  restando  i criteri di valutazione indicati all'art. 27,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,
laddove  non  diversamente  disposto  nella descrizione delle singole
attivita', queste  ultime  devono  essere  valutate,  ai  fini  della
copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati
in  sede di redazione del bilancio d'esercizio.  Tuttavia, il maggior
valore degli  elementi  dell'attivo  risultante  dall'utilizzo  della
facolta'  di  deroga ai criteri di valutazione prevista dall'art. 27,
comma 4, del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174  non  e'
considerato  ai  fini  della  copertura  delle  riserve  tecniche, ad
eccezione delle  rivalutazioni  gia'  iscritte  nell'ultimo  bilancio
approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Come stabilito dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n. 174, le imprese, fatte salve le deroghe previste nel
citato art.  28,  devono  provvedere  alla  copertura  delle  riserve
tecniche  nel  rispetto  del principio della congruenza. Secondo tale
principio, deve esistere correlazione, in termini di valuta, tra  gli
impegni tecnici e le attivita' a copertura, in modo da assicurare che
a  variazioni  del  valore  degli impegni, dovute ad oscillazione del
corso dei cambi,  corrispondano  equivalenti  variazioni  del  valore
delle   attivita'   a  copertura.  A  tal  fine,  in  relazione  alla
definizione di congruenza di cui all'art. 1, lettera t), del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174 si precisa che per "realizzabilita'
nella  valuta  in cui sono esigibili gli impegni" non deve intendersi
la mera possibilita' di convertire il controvalore di un'attivita' in
quella  valuta,  bensi'  che   il   controvalore   ricavabile   dalla
realizzazione  dell'attivita' stessa sia denominato in quella valuta,
anche se si tratta  di  attivita'  che  per  loro  natura  (es.  beni
immobili) non sono formalmente espressi in una determinata moneta.
  5.  Il  principio  contenuto  nell'art.  26,  comma  6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174 si applica anche in relazione  alla
verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.