Art. 5.
                   Inosservanza delle disposizioni
  1.   Le   attivita'   diverse   da  quelle  indicate  nel  presente
provvedimento o le cui caratteristiche non soddisfano  i  criteri  di
investimento  e  di  valutazione  ivi  previsti, non sono considerate
idonee alla copertura delle riserve tecniche, cosi' come le quote  in
eccesso  rispetto  ai limiti massimi stabiliti, salvo quanto previsto
dall'art. 119, commi 3 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174.