Art. 6. Prospetto trimestrale 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione delle attivita' a copertura delle riserve tecniche risultante dall'apposito registro con un prospetto redatto in conformita' al modello ed ai relativi allegati uniti al presente provvedimento, firmati dal rappresentante legale della societa' ovvero da soggetti debitamente autorizzati. 2. Le imprese devono altresi' trasmettere, in allegato ai prospetti di cui al comma precedente relativi al II e IV trimestre solare, l'elenco di tutte le disponibilita' comprese nella categoria A) con la descrizione analitica delle attivita', l'indicazione delle singole controparti, la valuta ed il relativo importo a copertura. In particolare, per i titoli di debito devono essere indicati, oltre alla denominazione, il codice ABI, il tasso d'interesse ed il valore nominale. Analoga descrizione analitica deve essere fornita per gli attivi posti a copertura degli impegni tecnici di cui alle sezioni II, III, IV e V dell'allegato B al prospetto di cui al comma 1, in relazione ad ogni tipo di garanzia prestata.