Art. 6.
                        Prospetto trimestrale
  1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  174  le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il mese
successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche risultante dall'apposito
registro con un prospetto redatto in conformita'  al  modello  ed  ai
relativi  allegati  uniti  al  presente  provvedimento,  firmati  dal
rappresentante legale della societa' ovvero da  soggetti  debitamente
autorizzati.
  2. Le imprese devono altresi' trasmettere, in allegato ai prospetti
di  cui  al  comma  precedente  relativi al II e IV trimestre solare,
l'elenco di tutte le disponibilita' comprese nella categoria  A)  con
la descrizione analitica delle attivita', l'indicazione delle singole
controparti,  la  valuta  ed  il  relativo  importo  a  copertura. In
particolare, per i titoli di debito  devono  essere  indicati,  oltre
alla  denominazione, il codice ABI, il tasso d'interesse ed il valore
nominale. Analoga descrizione analitica deve essere fornita  per  gli
attivi  posti  a  copertura degli impegni tecnici di cui alle sezioni
II, III, IV e V dell'allegato B al prospetto di cui al  comma  1,  in
relazione ad ogni tipo di garanzia prestata.