Art. 2.
  1.  Il  prefetto,  quale  commissario delegato, e' autorizzato, nei
limiti strettamente  necessari,  ad  avvalersi  del  personale  delle
Sovrintendenze di Venezia per i beni artistici e storici e per i beni
ambientali  ed  architettonici,  nonche' di personale appartenente ad
altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici.