Art. 2. 1. Il prefetto, quale commissario delegato, e' autorizzato, nei limiti strettamente necessari, ad avvalersi del personale delle Sovrintendenze di Venezia per i beni artistici e storici e per i beni ambientali ed architettonici, nonche' di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici.