IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera m); Considerato che la soprintendenza archeologica di Roma nella nota n. 4847 del 7 marzo 1994 richiamando l'art. 1, lettera m), della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431, ha formulato una proposta di vincolo per il comprensorio denominato "Ad duas lauros" sito nel comune di Roma, tra la via Prenestina e la via Labicana Antica, nelle circoscrizioni VI e VII e cosi' delimitato: via di Centocelle, via Papiria, via Palmiro Togliatti, via Casilina, via dei Gordani, via Belmonte Castello, via R. Lombardi, viale della Primavera, largo della Primavera, limite sud delle particelle 68 e 7 del foglio del catasto 626 all. 129, limite ovest della particella 7 del foglio 626 all. 129, limite nord della particella 6 del foglio 626 all. 129, via Supino, via dei Gordiani, via Teano, confine ovest della particella 20 foglio 625 allegato 127, largo Telese, via Prenestina, largo Irpinia, via Partenope, via Monteforte Irpino, largo Battipaglia, via Filettino, via Olevano Romano, via Prenestina, via Rovigno d'Istria, viale della Venezia Giulia, via Dignano d'Istria, via Prenestina, via Rocca d'Arce, via Pisoniano, viale della Venezia Giulia, via A. Hortis, ferrovia Roma-Sulmona, limite ovest e sud della particella 112 foglio 619, limite sud particella 8 foglio 620, limite est particella 31 foglio 620, via Prenestina, limite ovest particelle 28, 26, 22, 86, 21, del foglio 620, limite nord della particella 21 del foglio 620, limite est particelle 21, 22, 26, 27, 28, foglio 620, via Prenestina, via Bartolomeo Colleoni, limite nord particelle 214, 215, 224, 225, 149, 194, foglio 619, via Gentile da Leonessa, confine ovest particelle 82 e 83 del foglio 619, vicolo del Torrione, via E. Fieramosca, via Prenestina, largo Preneste, via Prenestina, via Maddaloni, via Teano, via di Villa S. Stefano, via di S. Vito, via Acqua Bullicante, via Canosa di Puglia, via Pescasseroli, via Policastro, via Labico, limite ovest particelle 142, 471, 475, 253, 153, 155, del foglio 631, limite sud particella 155 foglio 631, via Artena, via Casilina, via A. Berardi, viale dell'Acquedotto Alessandrino, via di Torpignattara, viale dell'Acquedotto Alessandrino, via Ugo Niutta, Via F. Pesci, via di Porta Furba, via della Batteria di Porta Furba, limite dell'area della Batteria di Porta Furba, via degli Angeli - con esclusione degli edifici di cui ai numeri civici 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 145, 147, 149, 151, di via degli Angeli, - via dei Ciceri, via Columella, via C. Tarello, via di Centocelle - da tale perimetrazione vanno escluse le aree cosi' delimitate: 1) l'area compresa tra il limite ovest, part. 96, foglio 630; limite sud, particelle 159 e 36, foglio 630, via Villa Literno, via Minturno, piazza Sessa Aurunca, via Labico; limite est delle particelle 93, 90, 330, 85, 246, 145, 173, 123, 300, 298, 26, del foglio 630, via Trivigliano, via Norma; limite ovest e sud della particella 2, foglio 630; limite sud particella 3, foglio 630; limite ovest delle particelle 35, 306, 37, 307, 195, 197, 198, del foglio 630; limite nord della particella 198 del foglio 630, via Minturno; 2) l'area segnata al foglio catastale 952, allegato 327, particella 93; 3) l'area compresa tra largo R. Pettazzoni, via P. Silva, via A. Beccadelli, via B. Costantini, piazza F. Zambeccari, via R. Marra, via O. Pierozzi, via G. Ancillotto, via Casilina, via G. Dall'Oro, piazza F. Zambeccari, gli edifici con ingresso ai numeri civici 13, 15, 17, 27, 29, 37, 39, di via Berardi e 548 e 550 di via Casilina, via Casilina, via Berardi; Considerato che la soprintendenza archeologica suddetta nella nota gia' citata ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca un comprensorio di eccezionale valore paesistico conservando in larga parte intatte le caratteristiche ambientali del paesaggio storico della campagna romana ad est di Roma tra le valli del fosso della Marranella e del fosso di Centocelle, nell'area dell'antico praedium imperiale denominato "Ad duas lauros" tra le consolari Prenestina e Labicana; Considerato che il territorio sopradescritto contiene testimonianze innumerevoli di mausolei e sepolcri dell'eta' repubblicana, imperiale, nonche' di eta' post-antica, in elevato e interrati lungo le vie consolari Prenestina e Labicana Antica come il mausoleo di Sant'Elena, l'edificio antico c.d. Rotonda di Centocelle, i mausolei lungo la via Casilina, il mausoleo nell'area della villa De Sanctis, il circuito delle catacombe dei SS. Pietro e Marcellino lungo la via Labicana Antica; il mausoleo c.d. Torrione, il mausoleo c.d. Tor de' Schiavi, il colombario di largo Preneste, il colombario di via Olevano Romano lungo la via Prenestina; Considerato che nell'area sono presenti innumerevoli e importantissimi resti di complessi residenziali antichi come la villa dei Gordiani lungo la via Prenestina, la villa imperiale nell'area dell'ex aeroporto di Centocelle, la villa prospiciente la via Papiria lungo la via Labicana, i resti in elevato dell'acquedotto Alessandrino nonche' casali e ville spesso costruiti su strutture antiche e siti con presenza di materiali antichi come villa Lauricella, casale Ambrogetti, villa de Sanctis, villa Sudrie', villa Silenzi, casale Somaini ed, altresi', la batteria di Porta Furba; ed e' inoltre presente il monumento moderno del forte Casilino; Considerato che tutta l'area tra la Prenestina e la Labicana faceva parte del possesso imperiale noto dalle fonti antiche come "ad duas lauros" e che tale area conserva in gran parte le caratteristiche territoriali ed ambientali del suburbio antico ad est di Roma; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma con nota n. 16250 del 31 gennaio 1995 ha riconosciuto le valenze sul territorio delle preesistenze archeologiche quali reali emergenze monumentali; Considerata pertanto la necessita' di garantire un'efficace tutela dell'area predetta che costituisce un sito idoneo per valorizzare e preservare il patrimonio archeologico presente; Considerato, da quanto sopra esposto, che il territorio cosi' come sopra perimetrato e' da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioe' quale territorio delle presenze di rilievo archeologico: qualita' che e' assunta a valore-storico culturale meritevole di protezione; Visto il parere favorevole espresso in merito dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riuniti in seduta congiunta in data 23 maggio 1995; Dichiara: Il comprensorio denominato "Ad duas lauros" sito nel comune di Roma, tra la via Prenestina e la via Labicana Antica, nelle circoscrizioni VI e VII nei limiti sopradescritti e cosi' come indicati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compreso tra le aree di interesse archeologico indicate all'art. 1), lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed e' quindi sottoposto ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno l940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 21 ottobre 1995 Il Ministro: PAOLUCCI Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 283