Art. 3.
Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e
appartengono alla potesta' del Ministro:
a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del
Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
b) "Visto" sulle leggi e sugli altri atti normativi;
c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il
Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscano alla
promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei
confronti di uffici giudiziari e di magistrati;
d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313
del codice penale;
e) atti relativi al procedimento di estradizione;
f) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle
attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;
g) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa
disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di
delega nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro
specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
Roma, 17 febbraio 1996
Il Ministro: CAIANIELLO