Art. 3.
  Non  sono  compresi  nella  delega  di cui al precedente articolo e
appartengono alla potesta' del Ministro:
    a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri  o  comunque da emanare mediante decreto del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
    b) "Visto" sulle leggi e sugli altri atti normativi;
    c) gli atti e i provvedimenti che attengono  a  rapporti  con  il
Consiglio  superiore  della magistratura e quelli che ineriscano alla
promozione  di  ispezioni,  inchieste  ed  azioni  disciplinari   nei
confronti di uffici giudiziari e di magistrati;
    d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313
del codice penale;
    e) atti relativi al procedimento di estradizione;
    f)  gli  atti  comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle
attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;
    g) ogni altro atto o  provvedimento  per  i  quali  una  espressa
disposizione  di  legge  o  di regolamento escluda la possibilita' di
delega nonche' quelli  che,  sebbene  delegati,  siano  dal  Ministro
specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
    Roma, 17 febbraio 1996
                                              Il Ministro: CAIANIELLO