IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, articoli 42 e seguenti; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto l'art. 83 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) che disciplina l'immatricolazione in uso proprio degli autobus e dei veicoli per trasporto specifico di persone; Tenuto conto delle esigenze prospettate da piu' comuni in merito alla realizzazione di servizi sociali in generale e del trasporto scolastico in particolare; Preso atto delle attribuzioni riservate in materia ai comuni e della opportunita' che i medesimi realizzino i propri servizi a beneficio della collettivita' senza precostituire i limiti o vincoli ingiustificati; Decreta: Art. 1. Scuolabus e miniscuolabus. Immatricolazione in uso proprio da parte dei comuni 1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, da limitare all'ambito del territorio comunale puo' essere effettuato dai comuni con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio, a nome dei comuni stessi, a titolo di proprieta', usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facolta' di compera (leasing). 2. Gli scuolabus o i miniscuolabus che devono rispondere alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell' obbligo, anche dai bambini frequentanti gli asili nido e le scuole materne, a condizione che i veicoli siano attrezzati, ogni due file di posti occupati anche parzialmente da bambini di eta' inferiore ai sei anni, con almeno un posto situato a lato del corridoio e destinato, durante il trasporto, ad accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e della assistenza dei bambini stessi. 3. Lo spazio a disposizione per l'accompagnatore seduto dovra' essere conforme a quanto stabilito dalla tabella CUNA NC 581.20 per i passeggeri degli autobus interurbani.