Art. 2.
                  Servizio di trasporto scolastico
                      dato in gestione a terzi
  1.  Qualora  il  comune  intenda  far  si'  che terzi gestiscano il
servizio, dovra'  rilasciare  apposita  licenza  di  noleggio  ovvero
concessione  esclusivamente per servizio di linea per gli scuolabus o
i miniscuolabus da destinare a tale servizio ed immatricolati a  nome
dei terzi stessi.
  2.  Il  servizio di trasporto scolastico effettuato con scuolabus o
miniscuolabus immatricolati in uso proprio a  nome  del  comune,  non
puo'  essere  da  quest'ultimo  affidato in appalto ed il veicolo non
puo' essere dato in comodato a privati.
  3. Gli scuolabus o  i  miniscuolabus  di  cui  al  comma  1  devono
rispondere alle prescrizioni tecniche fissate nell'art. 1.