Art. 2. Servizio di trasporto scolastico dato in gestione a terzi 1. Qualora il comune intenda far si' che terzi gestiscano il servizio, dovra' rilasciare apposita licenza di noleggio ovvero concessione esclusivamente per servizio di linea per gli scuolabus o i miniscuolabus da destinare a tale servizio ed immatricolati a nome dei terzi stessi. 2. Il servizio di trasporto scolastico effettuato con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio a nome del comune, non puo' essere da quest'ultimo affidato in appalto ed il veicolo non puo' essere dato in comodato a privati. 3. Gli scuolabus o i miniscuolabus di cui al comma 1 devono rispondere alle prescrizioni tecniche fissate nell'art. 1.