Art. 5. Trasporto di alunni residenti in altro comune 1. Il servizio di trasporto scolastico di alunni della scuola dell'obbligo o bambini delle scuole materne o degli asili nido residenti nel territorio di un comune diverso da quello a cui nome e' immatricolato lo scuolabus o il miniscuolabus impiegato ovvero da quello in cui ha sede la scuola o l'asilo frequentato e' ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.