Art. 5.
            Trasporto di alunni residenti in altro comune
  1.  Il  servizio  di  trasporto  scolastico  di alunni della scuola
dell'obbligo o bambini  delle  scuole  materne  o  degli  asili  nido
residenti nel territorio di un comune diverso da quello a cui nome e'
immatricolato  lo  scuolabus  o  il miniscuolabus impiegato ovvero da
quello in cui ha sede la scuola  o  l'asilo  frequentato  e'  ammesso
nell'ambito  delle  forme  associative e di cooperazione previste dal
capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.