Art. 2.
   Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le
uve provenienti dai seguenti vitigni presenti  nell'ambito  aziendale
nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:
   a)  "Colli  Etruschi  Viterbesi"  Bianco  nelle  tipologie  secco,
amabile e frizzante:
    Malvasia Toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%;
    Procanico o Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40
all'80%.
   Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a  bacca
bianca  da  soli  o congiuntamente autorizzati o raccomandati, per la
provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 30%.
   b)  "Colli  Etruschi  Viterbesi"  Rosso  nelle  tipologie   secco,
amabile,  novello e frizzante e Rosato nelle tipologie secco, amabile
e frizzante:
    Montepulciano dal 20% al 45%;
    Sangiovese dal 50% al 65%.
   Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a  bacca
rossa  da  soli  o  congiuntamente autorizzati o raccomandati, per la
provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 30%.
   c) "Colli Etruschi  Viterbesi"  Procanico  anche  nella  tipologia
frizzante:
    Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo,  sino
ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
   d)  "Colli  Etruschi  Viterbesi"  Grechetto  anche nelle tipologie
novello e frizzante:
    Greco bianco, localmente detto Grechetto, non meno dell'85%.
   Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a  bacca
bianca  autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino
ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
   e) "Colli Etruschi Viterbesi" Rossetto  nelle  tipologie  secco  e
amabile:
    Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto, non meno dell'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo,  sino
ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
   f)  "Colli  Etruschi  Viterbesi" Moscatello nelle tipologie secco,
amabile, passito, novello e frizzante:
    Moscato bianco, localmente detto Moscatello, non meno dell'85%.
   Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a  bacca
bianca  autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino
ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.
   g) "Colli Etruschi Viterbesi" Sangiovese rosato,  nelle  tipologie
secco,  amabile e frizzante: ottenuto dalla vinificazione in bianco o
rosato delle uve dei seguenti vitigni:
    Sangiovese non meno dell'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di  Viterbo,  sino
ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
   h) "Colli Etruschi Viterbesi" Greghetto:
    Grechetto rosso, localmente detto Greghetto, almeno all'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di  Viterbo,  sino
ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
   i) "Colli Etruschi Viterbesi" Violone:
    Montepulciano, localmente detto Violone, non meno dell'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di  Viterbo,  sino
ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
   l) "Colli Etruschi Viterbesi" Canaiolo nella tipologia amabile:
    Canaiolo Nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di  Viterbo,  sino
ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.
   m) "Colli Etruschi Viterbesi" Merlot:
    Merlot non meno dell'85%.
   Possono  concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca
rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di  Viterbo,  sino
ad un massimo del 16%, con esclusione del Ciliegiolo.