Art. 4. Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non inferiore ai 100 metri s.l.m. e non superiore a 600 metri s.l.m. con esclusione di quelli di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo estivo limitatamente ad un massimo di n. 2 volumi di adacquamento fino alla fase dell'invaiatura. Per i reimpianti ed i nuovi impianti, con esclusione delle forme di allevamento espanse, dovra' essere prevista una densita' di impianto tale da assicurare un minimo di 2500 piante per ettaro. Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti: Colli Etruschi Viterbesi bianco t. 15; Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato t. 14; Colli Etruschi Viterbesi Procanico t. 15; Colli Etruschi Viterbesi Grechetto t. 12; Colli Etruschi Viterbesi Rossetto t. 12; Colli Etruschi Viterbesi Moscatello t. 10; Colli Etruschi Viterbesi Greghetto t. 14; Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese t. 14; Colli Etruschi Viterbesi Violone t. 13; Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo t. 10; Colli Etruschi Viterbesi Merlot t. 11. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura spcializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento. Ai suddetti limiti massimi, anche in annate particolarmente favorevoli, dovra' essere riportata la resa per ettaro, mediante un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi il 20%. I superi fino al 20% possono appartenere alla categoria dei vini da tavola. Qualora la produzione superi il limite dell'esubero del 20%, tutto il vino ottenuto non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessata, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.