Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  di denominazione di origine controllata "Colli
Etruschi Viterbesi" devono essere quelle tradizionali della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i vigneti di
giacitura  ed  esposizione  adatti,  situati  ad  un'altitudine   non
inferiore  ai 100 metri s.l.m. e non superiore a 600 metri s.l.m. con
esclusione di quelli di  fondovalle,  umidi  e  non  sufficientemente
soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E'   vietata   ogni  pratica  di  forzatura  consentendo  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso,  durante  il  periodo  estivo
limitatamente  ad un massimo di n. 2 volumi di adacquamento fino alla
fase dell'invaiatura.
   Per i reimpianti ed i nuovi impianti, con esclusione  delle  forme
di  allevamento  espanse,  dovra'  essere  prevista  una  densita' di
impianto tale da assicurare un minimo di 2500 piante per ettaro.
   Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse
per  la  produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere
rispettivamente le seguenti:
    Colli Etruschi Viterbesi bianco t. 15;
    Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato t. 14;
    Colli Etruschi Viterbesi Procanico t. 15;
    Colli Etruschi Viterbesi Grechetto t. 12;
    Colli Etruschi Viterbesi Rossetto t. 12;
    Colli Etruschi Viterbesi Moscatello t. 10;
    Colli Etruschi Viterbesi Greghetto t. 14;
    Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese t. 14;
    Colli Etruschi Viterbesi Violone t. 13;
    Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo t. 10;
    Colli Etruschi Viterbesi Merlot t. 11.
   Per  quanto  concerne  la  resa  per  ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere rapportata a  quella  della  coltura  spcializzata
tenendo  conto  della effettiva consistenza numerica delle viti e del
tipo di impianto e allevamento.
   Ai  suddetti  limiti  massimi,  anche  in  annate  particolarmente
favorevoli,  dovra'  essere  riportata  la  resa per ettaro, mediante
un'accurata cernita delle  uve,  purche'  la  produzione  totale  non
superi il 20%.
   I  superi  fino al 20% possono appartenere alla categoria dei vini
da tavola. Qualora la produzione superi il  limite  dell'esubero  del
20%,  tutto  il vino ottenuto non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata.
   La regione, con proprio  decreto,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria  interessata,  di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
modificare i limiti massimi di produzione di uva  per  ettaro  ed  il
titolo   alcolometrico  volumico  minimo  naturale  delle  uve  sopra
indicati.