Art. 5.
   La resa massima dell'uva in vino finito alla  commercializzazione,
non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
   Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza  non  ha  diritto  ad  alcuna  denominazione  di  origine
controllata;  oltre  il  75%  di  resa,  decade   il   diritto   alla
denominazione  di  origine  controllata per tutto il prodotto. Per la
tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve  superare  il
45%.
   Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal
precedente   art.   3.   Tuttavia   tenuto   conto  delle  situazioni
tradizionali, e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
anche  nel territorio del comune di Orvieto in provincia di Terni, su
richiesta specifica degli interessati che  dimostrino  di  aver  gia'
vinificato  le  produzioni  dell'Orvieto  a  denominazione di origine
controllata provenienti dalla zona delimitata nel precedente art.  3,
almeno   5  anni  prima  della  data  di  approvazione  del  presente
disciplinare, ed aventi diritto  alla  scelta  vendemmiale  e/o  alla
riclassificazione   di  cantina,  con  la  denominazione  di  origine
controllata "Colli Etruschi Viterbesi".
   Le uve destinate alla vinificazione del vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli Etruschi Viterbesi" devono assicurare un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  complessivo  minimo   come
appresso indicato:
    Colli Etruschi Viterbesi bianco 9.5%;
    Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato 9.5%;
    Colli Etruschi Viterbesi Procanico 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Grechetto 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Rossetto 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Moscatello 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Greghetto 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Violone 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo 10%;
    Colli Etruschi Viterbesi Merlot 10%.
   Nella   vinificazione   sono   ammesse   le   pratiche  enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino  le  sue  peculiari  caratteristiche.  E'  ammessa   nell'ambito
aziendale  la  vinificazione  congiunta  o  disgiunta  delle  uve che
concorrono alla denominazione "Colli Etruschi  Viterbesi".  Nel  caso
della  vinificazione  disgiunta  il  coacervo  dei vini facenti parte
della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.
   I prodotti utilizzabili per la correzione dei  mosti  e  dei  vini
dovranno  provenire esclusivamente dalle uve della zona di produzione
prevista al precedente art. 3, ad esclusione  del  mosto  concentrato
rettificato.
   E'  possibile  produrre il vino "Novello", "Frizzante" e "Passito"
nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.