Art. 5. La resa massima dell'uva in vino finito alla commercializzazione, non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%. Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio del comune di Orvieto in provincia di Terni, su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di aver gia' vinificato le produzioni dell'Orvieto a denominazione di origine controllata provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3, almeno 5 anni prima della data di approvazione del presente disciplinare, ed aventi diritto alla scelta vendemmiale e/o alla riclassificazione di cantina, con la denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi". Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato: Colli Etruschi Viterbesi bianco 9.5%; Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato 9.5%; Colli Etruschi Viterbesi Procanico 10%; Colli Etruschi Viterbesi Grechetto 10%; Colli Etruschi Viterbesi Rossetto 10%; Colli Etruschi Viterbesi Moscatello 10%; Colli Etruschi Viterbesi Greghetto 10%; Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese 10%; Colli Etruschi Viterbesi Violone 10%; Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo 10%; Colli Etruschi Viterbesi Merlot 10%. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Colli Etruschi Viterbesi". Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore. I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve della zona di produzione prevista al precedente art. 3, ad esclusione del mosto concentrato rettificato. E' possibile produrre il vino "Novello", "Frizzante" e "Passito" nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.