Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine, extra, scelto, selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, localita'. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Grechetto Rosso puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Greghetto. Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano Giallo puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Rossetto. Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano Toscano puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Procanico. Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Violone. Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Canaiolo Nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente, per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa localita' S. Savino nel comune di Tuscania, il sinomino localmente usato Cannaiola. L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" comprende i vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine controllata "Est| Est|| Est||| di Montefiascone" ed "Orvieto" ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purche' posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/92, comma 3, purche' siano rispettate le norme vigenti in materia.