Art. 7.
   Alla  denominazione  di  origine   controllata   "Colli   Etruschi
Viterbesi"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle  espressamente  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi "fine, extra, scelto, selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   o
toponomastiche  che  facciano  riferimento  ad unita' amministrative,
frazioni, aree, localita'.
   E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche  aggiuntive  che
facciano   riferimento   alle   "vigne"  dalle  quali  effettivamente
provengano  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente  ottenuto,  a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all'atto  della  denuncia  all'albo  dei
vigneti  e  che  le  uve  da  esse  provenienti  ed  i  vini  da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente  indicate  e
caricati  rispettivamente  nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
   Nella presentazione e  designazione  del  vino  ottenuto  dall'uva
Grechetto  Rosso  puo'  essere  utilizzato  in  etichetta il sinonimo
localmente usato Greghetto.
   Nella presentazione e  designazione  del  vino  ottenuto  dall'uva
Trebbiano  Giallo  puo'  essere  utilizzato  in etichetta il sinonimo
localmente usato Rossetto.
   Nella presentazione e  designazione  del  vino  ottenuto  dall'uva
Trebbiano  Toscano  puo'  essere  utilizzato in etichetta il sinonimo
localmente usato Procanico.
   Nella presentazione e  designazione  del  vino  ottenuto  dall'uva
Montepulciano   deve  essere  utilizzato  in  etichetta  il  sinonimo
localmente usato Violone.
   Nella presentazione e  designazione  del  vino  ottenuto  dall'uva
Canaiolo  Nero  deve  essere  utilizzato  in  etichetta  il  sinonimo
localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente,  per
le   uve  provenienti  dai  vigneti  ubicati  nei  comuni  di  Marta,
Capodimonte e limitatamente alla limitrofa localita'  S.  Savino  nel
comune di Tuscania, il sinomino localmente usato Cannaiola.
   L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli Etruschi Viterbesi" comprende i vigneti iscritti agli albi dei
vini  a  denominazione  di  origine controllata "Est| Est|| Est||| di
Montefiascone"  ed  "Orvieto"  ricadenti  nella  zona  delimitata  al
precedente  art.  3,  purche'  posseggano  i  requisiti  previsti nel
presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta  vendemmiale  e
la  riqualificazione  di  cantina ai sensi dell'art. 7 della legge n.
164/92, comma  3,  purche'  siano  rispettate  le  norme  vigenti  in
materia.