Art. 8. Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi", puo' essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacita' non superiore a litri 3 ed utilizzando tappi in sughero fatta eccezione per le bottiglie con capacita' fino a ml. 375 e devono avere indicate in etichetta l'annata di produzione delle uve.