Art. 8.
   Nei recipienti  contenenti  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Etruschi  Viterbesi",  puo'  essere riportata in
etichetta  l'annata  di  produzione  delle  uve   e   deve   figurare
l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colli Etruschi
Viterbesi" con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati  in
contenitori  di  vetro  con  capacita'  non  superiore  a  litri 3 ed
utilizzando tappi in sughero fatta eccezione  per  le  bottiglie  con
capacita'  fino  a  ml.  375  e  devono  avere  indicate in etichetta
l'annata di produzione delle uve.