IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera ii);
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5;
  Visti  i pareri espressi dai comitati regionali di coordinamento di
cui  all'art.  3  della  legge  14  agosto 1982, n. 590, in merito ai
programmi    di   sviluppo   proposti   dalle   singole   istituzioni
universitarie  ai  fini  della predisposizione del piano triennale di
sviluppo delle universita' 1994-1996;
  Vista la relazione generale della Conferenza permanente dei rettori
delle   universita'  italiane  "sull'intero  sistema  universitario",
elaborata ai fini del predetto Piano;
  Visto il programma operativo 1994-99 "ricerca, sviluppo tecnologico
ed  alta  formazione"  per  le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui
fondi  strutturali  dell'Unione europea, approvato con decisione C/95
n. 1403 del 19 luglio 1995;
  Considerato  il  programma  operativo  1994-99  "interventi  per la
formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere
sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 1417 del 5
agosto 1994;
  Considerati   i   programmi   di   alta   formazione   oggetto   di
cofinanziamento  sui  fondi strutturali dell'Unione europea in favore
delle universita' italiane;
  Sentito  il  parere  espresso dal Consiglio universitario nazionale
nelle sedute del 7 settembre 1995 e del 6 ottobre 1995;
  Considerate le disponibilita' finanziarie esistenti;
  Visti  i  pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della   Repubblica   e   della   Camera   dei   deputati,   formulati
rispettivamente  nelle  sedute  del  5 dicembre 1995 e del 6 dicembre
1995;
  Visti,  in  particolare,  i  pareri  conformi delle due commissioni
parlamentari in merito alle proposte di autorizzazione ad istituzioni
non  statali a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore
legale;
  Ritenuto  di  dover recepire i pareri succitati, con esclusione dei
casi  in cui le indicazioni delle due commissioni sono state difformi
tra  loro,  nei  quali casi si e' dovuto optare per la soluzione piu'
coerente  con  le  previsioni  di  piano  globale  e  con esclusione,
altresi',  dei  casi  nei  quali le indicazioni parlamentari non sono
compatibili  con  le  previsioni dei programmi operativi 1994-99 gia'
approvati dall'Unione europea, o con l'attuale assetto normativo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Obiettivi del piano di sviluppo
  1. E' approvato il seguente piano di sviluppo delle universita' per
il   triennio  1994-96.  Tale  piano  si  qualifica  quale  strumento
preordinato   al   consolidamento   e  al  riequilibrio  del  sistema
universitario  e  propedeutico alla definizione del prossimo piano di
sviluppo universitario per il periodo 1997-1999.
  2. Sono pertanto obiettivi prioritari del presente piano:
    a)  procedere  al  consolidamento delle iniziative dei precedenti
piani  1986-90 e 1991-93 in termini di valorizzazione e potenziamento
di  quelle  rispondenti ad obiettivi di efficacia e di efficienza dei
servizi resi;
    b) promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi per
qualificare  la  presenza  dell'universita'  in  ambito comunitario e
internazionale   e  favorire  le  iniziative  previste  in  programmi
operativi dell'Unione europea;
    c)  potenziare  e  sostenere l'offerta formativa universitaria di
primo  livello  (diplomi  universitari) al fine di corrispondere piu'
incisivamente   alla   dinamica   del  mercato  del  lavoro  ed  alle
professionalita' emergenti;
    d)   favorire   con   l'utilizzo  di  strumenti  programmatici  e
codecisori,   il   processo   di  decongestionamento  dei  megatenei,
assicurando  l'elevata qualita' dell'offerta formativa nei rispettivi
bacini d'utenza;
    e)  sostenere e potenziare le iniziative volte all'orientamento e
all'assistenza  degli  studenti,  anche  al  fine  di  promuovere  un
processo diffuso di autovalutazione;
    f)   assicurare   incentivi   alla   ricerca  di  base  volti  al
miglioramento  della  qualita'  degli  studi  e  della competitivita'
scientifica,   anche   attraverso   la   promozione   di   iniziative
interuniversitarienazionali, comunitarie e internazionali;
    g)  assicurare  un  equilibrato  sviluppo  dell'offerta formativa
delle  istituzioni universitarie non statali in modo da salvaguardare
la   pluralita'   dell'offerta   formativa   stessa   e  la  qualita'
dell'istruzione universitaria;
    h)  garantire  l'avvio  dei  processi  di valutazione del sistema
universitario  ai  fini  della  definizione di oggettivi parametri di
sviluppo  e  riequilibrio  del  sistema  stesso, sia quantitativi che
qualitativi, e delle relative metodologie.
  3.  Ai  fini  indicati si provvedera' anche attraverso l'attuazione
degli  accordi  di programma tra il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e le universita' ai sensi dell'art.
5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4.  Le  risorse finanziarie destinate al conseguimento dei predetti
obiettivi  sono  ripartite  secondo  quanto  previsto  nella seguente
tabella e specificato negli articoli successivi.
       Piano sviluppo dell Universita' 1994-96 - Ripartizione
                      delle risorse finanziarie

        ---->  Vedere Tabella alla Pag. 19 della G.U.  <----