Art. 11. Attivita' di orientamento, culturali e didattiche integrative 1. Per specifiche iniziative e progetti relativi ad attivita' di orientamento, culturali e didattiche integrative, nonche' per l'attuazione delle altre norme previste in materia di "diritto allo studio", da realizzare anche tramite collegi universitari legalmente riconosciuti, potranno essere concessi contributi alle universita'; per dette iniziative e progetti sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96: 1994 . . . . . . . -- 1995 . . . . . . . -- 1996 . . . . . . . 3.000 2. Le richieste relative dovranno pervenire al Ministero entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I contributi saranno ripartiti con le modalita' indicate nell'art. 17 del presente decreto.