Art. 11.
    Attivita' di orientamento, culturali e didattiche integrative
  1.  Per  specifiche  iniziative e progetti relativi ad attivita' di
orientamento,  culturali  e  didattiche  integrative,   nonche'   per
l'attuazione  delle  altre norme previste in materia di "diritto allo
studio", da realizzare anche tramite collegi universitari  legalmente
riconosciuti,  potranno  essere concessi contributi alle universita';
per  dette  iniziative  e  progetti   sono   destinati   i   seguenti
finanziamenti,  espressi  in milioni di lire, per ciascuno degli anni
di piano 1994-96:
               1994   . . . . . . .    --
               1995   . . . . . . .    --
               1996   . . . . . . .   3.000
  2. Le richieste relative  dovranno  pervenire  al  Ministero  entro
novanta  giorni  a  partire  dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  I  contributi  saranno  ripartiti  con  le  modalita'  indicate
nell'art. 17 del presente decreto.