Art. 13.
          Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca
  1.  Negli  anni  di  piano  si  procedera',  per  quanto non ancora
stabilito, al riordinamento delle scuole di specializzazione ai sensi
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, per quanto  concerne  quelle
dell'area  medica, ai sensi delle particolari disposizioni vigenti in
materia.
  2. Al fine  di  potenziare  e  razionalizzare  l'offerta  formativa
post-lauream   nel   settore   delle   scuole   di   specializzazione
l'istituzione di nuove scuole e' autorizzata, ai sensi  dell'art.  11
della legge n. 341/1/990, tenuto conto dell'esigenza:
    a) di assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa;
    b)  di seguire la dinamica del mercato del lavoro sia nel settore
pubblico che privato;
    c) di corrispondere alle  necessita'  delle  strutture  sanitarie
nazionali,  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
  La  necessaria  copertura  sara'  a  carico   dei   bilanci   delle
universita'  sia  in termini di risorse finanziarie che di strutture,
attrezzature e personale docente,  tecnico  e  amministrativo,  anche
mediante convenzioni con enti pubblici e privati.
  3.  All'istituzione delle predette strutture didattiche si provvede
con  uno  o  piu'  decreti   ministeriali,   sentito   il   Consiglio
universitario nazionale ed i comitati regionali di coordinamento.
  4. In attesa del riordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di
cui  agli  articoli  68  e  seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  e  successive  modificazioni,  e'
autorizzata,  per gli anni del presente piano, l'attivazione di nuovi
cicli formativi, tenuto conto in  particolare  dello  sviluppo  della
ricerca scientifica sia nel settore pubblico che nel settore privato.
  5.  I percorsi formativi relativi alle iniziative per le quali sono
previste borse di studio nell'ambito delle previsioni  dei  programmi
comunitari  di cui alle premesse saranno orientati verso una migliore
rispondenza degli stessi alla dinamica del mercato del lavoro ed alle
esigenze dello sviluppo territoriale.
  6. La copertura della quota nazionale, per le borse  di  dottorato,
post-lauream e post-dottorato, relativa alle previsioni dei programmi
comunitari   di   cui   alle  premesse  e'  assicurata  con  i  fondi
dell'apposito capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per  l'esercizio  1994  e  1995   e   sul   corrispondente   capitolo
dell'esercizio successivo.