Art. 13. Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca 1. Negli anni di piano si procedera', per quanto non ancora stabilito, al riordinamento delle scuole di specializzazione ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, per quanto concerne quelle dell'area medica, ai sensi delle particolari disposizioni vigenti in materia. 2. Al fine di potenziare e razionalizzare l'offerta formativa post-lauream nel settore delle scuole di specializzazione l'istituzione di nuove scuole e' autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1/990, tenuto conto dell'esigenza: a) di assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa; b) di seguire la dinamica del mercato del lavoro sia nel settore pubblico che privato; c) di corrispondere alle necessita' delle strutture sanitarie nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La necessaria copertura sara' a carico dei bilanci delle universita' sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati. 3. All'istituzione delle predette strutture didattiche si provvede con uno o piu' decreti ministeriali, sentito il Consiglio universitario nazionale ed i comitati regionali di coordinamento. 4. In attesa del riordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di cui agli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' autorizzata, per gli anni del presente piano, l'attivazione di nuovi cicli formativi, tenuto conto in particolare dello sviluppo della ricerca scientifica sia nel settore pubblico che nel settore privato. 5. I percorsi formativi relativi alle iniziative per le quali sono previste borse di studio nell'ambito delle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse saranno orientati verso una migliore rispondenza degli stessi alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale. 6. La copertura della quota nazionale, per le borse di dottorato, post-lauream e post-dottorato, relativa alle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse e' assicurata con i fondi dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1994 e 1995 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.