Art. 14.
                       Universita' non statali
  1.  Ai  sensi  dell'art.  6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
245,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dai  vigenti   ordinamenti
didattici   universitari,   saranno   avviate  le  procedure  per  la
istituzione  di  facolta',  corsi  di  laurea  e  corsi  di   diploma
universitario   richiesti,  nell'ambito  dei  programmi  di  sviluppo
predisposti ai fini del presente  Piano,  da:  Universita'  cattolica
"Sacro  Cuore" di Milano, Istituto universitario di lingue moderne di
Milano, Libero Istituto "Carlo  Cattaneo"  di  Castellanza  (Varese),
Universita'  di  Urbino,  Libera Universita' "Maria SS.   Assunta" di
Roma, Libero Istituto  universitario  "Campus  Bio-medico"  di  Roma,
Libera  Universita'  internazionale  degli  Studi  Sociali (LUISS) di
Roma, Istituto Universitario di Magistero "Suor Orsola Benincasa"  di
Napoli.
  2.  Ai  conseguenti  adempimenti si provvede, previa modifica degli
statuti  delle  suddette  istituzioni   universitarie,   sentito   il
Consiglio  universitario  nazionale  e tenuto conto della documentata
disponibilita' da parte delle istituzioni stesse di adeguate  risorse
finanziarie,  di strutture e attrezzature didattico-scientifiche e di
personale docente, tecnico e amministrativo. Sulle proposte di cui al
precedente comma 1 i comitati regionali  di  coordinamento  esprimono
motivato  parere in relazione alla coerenza delle iniziative proposte
con le esigenze del mercato del lavoro, anche al fine  di  assicurare
un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa.
  3.  Il  Ministro riferisce alle competenti commissioni parlamentari
sull'attuazione del  presente  articolo  e  sul  funzionamento  delle
universita' non statali legalmente riconosciute.