Art. 14. Universita' non statali 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, tenuto conto di quanto previsto dai vigenti ordinamenti didattici universitari, saranno avviate le procedure per la istituzione di facolta', corsi di laurea e corsi di diploma universitario richiesti, nell'ambito dei programmi di sviluppo predisposti ai fini del presente Piano, da: Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, Istituto universitario di lingue moderne di Milano, Libero Istituto "Carlo Cattaneo" di Castellanza (Varese), Universita' di Urbino, Libera Universita' "Maria SS. Assunta" di Roma, Libero Istituto universitario "Campus Bio-medico" di Roma, Libera Universita' internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma, Istituto Universitario di Magistero "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. 2. Ai conseguenti adempimenti si provvede, previa modifica degli statuti delle suddette istituzioni universitarie, sentito il Consiglio universitario nazionale e tenuto conto della documentata disponibilita' da parte delle istituzioni stesse di adeguate risorse finanziarie, di strutture e attrezzature didattico-scientifiche e di personale docente, tecnico e amministrativo. Sulle proposte di cui al precedente comma 1 i comitati regionali di coordinamento esprimono motivato parere in relazione alla coerenza delle iniziative proposte con le esigenze del mercato del lavoro, anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa. 3. Il Ministro riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione del presente articolo e sul funzionamento delle universita' non statali legalmente riconosciute.