Art. 15. Autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale 1. Sulla base della documentazione esibita al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, considerato che finalita' del presente piano e' quella di operare scelte relativamente alle istituzioni i cui promotori gia' operano nel settore dell'istruzione universitaria italiana, sia mediante l'interazione con universita' statali, che mediante lo svolgimento di attivita' di alta formazione - dottorati di ricerca - gia' autorizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, potranno essere autorizzate a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, le seguenti istituzioni: Libera Universita' "Ateneo Vita e Salute S. Raffaele" - Milano, promotore comitato per l'istituzione della Libera Universita' "Ateneo Vita e Salute S. Raffaele" limitatamente a: facolta' di psicologia, con il corso di laurea in psicologia (Milano); Libero Istituto universitario "S. Pio V" - Roma, promotore Istituto di studi politici "S. Pio V", limitatamente a: facolta' di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche (Roma). 2. Previa oggettiva verifica da parte dell'osservatorio permanente di cui al successivo art. 19, commi 1 e 2, della disponibilita' delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di organico del personale docente, ricercatore e non docente, l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sara' conferita, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, contestualmente all'approvazione dello statuto e degli ordinamenti didattici relativi a tali istituzioni. 3. Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere per lo Stato. 4. Il Ministro riferisce alle competenti commissioni parlamentari sulla attuazione del presente articolo.