Art. 16.
            Scuole superiori per interpreti e traduttori
  1.  Negli  anni  di  piano  potranno  essere abilitate a rilasciare
titoli aventi valore legale, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.
697, anche le  scuole  superiori  per  interpreti  e  traduttori  che
abbiano fatto pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  le  relative istanze entro trenta giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  L'abilitazione  e'  subordinata  all'accertamento  da parte del
Ministero della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1  della
sopra  indicata  legge  n.  697/1986, nonche' alla definizione, sulla
base delle istanze presentate, di un piano  di  programmazione  delle
medesime  istituzioni  sul  territorio  ed  e'  concessa,  sentito il
Consiglio universitario nazionale e previo  parere  delle  competenti
Commissioni   parlamentari,   anche   in   relazione   alla  sede  di
funzionamento delle stesse, con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.