Art. 16. Scuole superiori per interpreti e traduttori 1. Negli anni di piano potranno essere abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, anche le scuole superiori per interpreti e traduttori che abbiano fatto pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relative istanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'abilitazione e' subordinata all'accertamento da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della sopra indicata legge n. 697/1986, nonche' alla definizione, sulla base delle istanze presentate, di un piano di programmazione delle medesime istituzioni sul territorio ed e' concessa, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche in relazione alla sede di funzionamento delle stesse, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.