Art. 17. Modalita' di ripartizione dei finanziamenti e ambito di utilizzazione 1. I finanziamenti previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del presente decreto sono ripartiti tra le istituzioni interessate, tenuto conto del disposto di cui al successivo art. 19, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenuto conto delle esigenze formative nel sud.