Art. 18. Attuazione art. 20, comma 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 1. I posti di ricercatore universitario gia' assegnati alle universita' per le finalita' previste dall'art. 20, comma 1, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per i quali si e' verificata la condizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, in numero di quattro, sono recuperati per essere destinati, per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, alle Universita' di Ancona (facolta' di agraria), Salerno (facolta' di magistero), Napoli "Federico II" (facolta' di giurisprudenza) e Catania (facolta' di economia).