Art. 18.
                     Attuazione art. 20, comma 2
                 della legge 9 dicembre 1985, n. 705
  1.  I  posti  di  ricercatore  universitario  gia'  assegnati  alle
universita' per le finalita' previste dall'art. 20,  comma  1,  della
legge  9  dicembre  1985,  n.  705,  per  i quali si e' verificata la
condizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, in numero  di
quattro,   sono  recuperati  per  essere  destinati,  per  le  stesse
finalita' e con le modalita' di cui al decreto ministeriale 9  aprile
1994,  alle  Universita'  di  Ancona  (facolta'  di agraria), Salerno
(facolta'  di  magistero),  Napoli   "Federico   II"   (facolta'   di
giurisprudenza) e Catania (facolta' di economia).