Art. 19. Verifica dei piani di sviluppo 1986-90 e 1991-93 1. Ai fini della valutazione delle iniziative attivate dalle universita' ai sensi dei piani di sviluppo per i periodi 1986-90 e 1991-93 l'osservatorio permanente di cui all'art. 5, comma 23, della legge n. 537/1993 presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un rapporto preliminare sulla verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibro del sistema universitario contemplati negli anzidetti piani. Tale rapporto sara' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. 2. Nell'ipotesi in cui alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'osservatorio permanente non risultasse ancora attivato, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede una specifica commissione di esperti dotati di comprovata qualificazione professionale, nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con oneri a carico degli stanziamenti previsti nello stato di previsione del proprio Ministero, composta da: un rappresentante della conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; un rappresentante del Consiglio universitario nazionale; tre esperti scelti dal Ministro stesso.