Art. 19.
          Verifica dei piani di sviluppo 1986-90 e 1991-93
  1.  Ai  fini  della  valutazione  delle  iniziative  attivate dalle
universita' ai sensi dei piani di sviluppo per i  periodi  1986-90  e
1991-93  l'osservatorio permanente di cui all'art. 5, comma 23, della
legge n. 537/1993  presenta  al  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  un  rapporto  preliminare  sulla  verifica  dei
programmi  di  sviluppo  e  di  riequilibro del sistema universitario
contemplati negli anzidetti piani. Tale rapporto sara' trasmesso alle
competenti commissioni parlamentari.
  2. Nell'ipotesi in cui alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana,
l'osservatorio  permanente  non  risultasse  ancora  attivato,   agli
adempimenti  di  cui  al  precedente  comma  provvede  una  specifica
commissione  di   esperti   dotati   di   comprovata   qualificazione
professionale,  nominata  con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica entro quindici  giorni  dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con  oneri  a  carico  degli  stanziamenti
previsti  nello  stato  di previsione del proprio Ministero, composta
da:
   un rappresentante della conferenza permanente  dei  rettori  delle
universita' italiane;
   un rappresentante del Consiglio universitario nazionale;
   tre esperti scelti dal Ministro stesso.