Art. 2.
Copertura  finanziaria di posti di personale tecnico-amministrativo e
istituzione di posti di personale docente
  1.   Gli   oneri   concernenti   i   1.000   posti   di   personale
tecnico-amministrativo  previsti  nel  piano  triennale  di  sviluppo
dell'universita' 1991-93 e dall'art. 5 della legge 24 dicembre  1993,
n.  537,  sono  compresi  negli accantonamenti per legge per gli anni
1995-96 a valere sulla disponibilita' finanziaria totale del piano di
sviluppo.
  2. Per le esigenze connesse alle  iniziative  attivate  nell'ambito
delle  previsioni  dei  piani  di  sviluppo  dell'universita', per il
riequilibrio  territoriale  e  per  le   iniziative   relative   alla
formazione  degli  insegnanti di cui all'art. 8 del presente decreto,
nonche' per quelle connesse all'attuazione dell'art. 20 della legge 9
dicembre 1985, n. 705, saranno istituiti, con la  procedura  prevista
dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 245, i seguenti nuovi posti
di personale docente, a decorrere dall'anno 1996:
  docenti di prima fascia           docenti di seconda fascia
        120 posti                          130 posti