Art. 2. Copertura finanziaria di posti di personale tecnico-amministrativo e istituzione di posti di personale docente 1. Gli oneri concernenti i 1.000 posti di personale tecnico-amministrativo previsti nel piano triennale di sviluppo dell'universita' 1991-93 e dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono compresi negli accantonamenti per legge per gli anni 1995-96 a valere sulla disponibilita' finanziaria totale del piano di sviluppo. 2. Per le esigenze connesse alle iniziative attivate nell'ambito delle previsioni dei piani di sviluppo dell'universita', per il riequilibrio territoriale e per le iniziative relative alla formazione degli insegnanti di cui all'art. 8 del presente decreto, nonche' per quelle connesse all'attuazione dell'art. 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, saranno istituiti, con la procedura prevista dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 245, i seguenti nuovi posti di personale docente, a decorrere dall'anno 1996: docenti di prima fascia docenti di seconda fascia 120 posti 130 posti