Art. 20. Potenziamento degli istituti universitari ad ordinamento speciale 1. In sede di ripartizione delle risorse alle istituzioni universitarie, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, individua, sulla base di oggettivi standards qualitativi, la quota da destinare alle esigenze della Scuola normale superiore di Pisa, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, tenuto conto delle relative peculiari caratteristiche organizzative e funzionali.