Art. 20.
              Potenziamento degli istituti universitari
                       ad ordinamento speciale
  1.   In   sede  di  ripartizione  delle  risorse  alle  istituzioni
universitarie,  il  Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica,  a  decorrere dall'esercizio finanziario
1996, individua, sulla base di oggettivi  standards  qualitativi,  la
quota  da  destinare  alle esigenze della Scuola normale superiore di
Pisa,  della  Scuola   superiore   di   studi   universitari   e   di
perfezionamento  "S.  Anna"  di  Pisa  e  della Scuola internazionale
superiore di studi avanzati di Trieste, tenuto conto  delle  relative
peculiari caratteristiche organizzative e funzionali.