Art. 21. Copertura finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 (comma 2), 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente decreto pari a 67.532,3 milioni per l'anno 1994, 82.820 milioni per l'anno 1995 e 162.298,63 milioni per l'anno 1996, si provvede per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo delle somme iscritte nel 1995 sul cap. 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per l'anno 1996 mediante utilizzo delle proiezioni iscritte sul medesimo capitolo 1256 per lo stesso anno. 2. Eventuali variazioni nelle disponibilita' finanziarie che dovessero verificarsi negli anni del Piano andranno riferite ai finanziamenti previsti dall'art. 7 del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri SALVINI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 9