Art. 21.
                        Copertura finanziaria
  1.  Alle  spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 (comma
2), 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11  del  presente  decreto  pari  a  67.532,3
milioni  per l'anno 1994, 82.820 milioni per l'anno 1995 e 162.298,63
milioni per l'anno 1996,  si  provvede  per  gli  anni  1994  e  1995
mediante  utilizzo  delle somme iscritte nel 1995 sul cap. 1256 dello
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica e per l'anno 1996 mediante
utilizzo delle proiezioni iscritte sul medesimo capitolo 1256 per  lo
stesso anno.
  2.   Eventuali  variazioni  nelle  disponibilita'  finanziarie  che
dovessero verificarsi negli  anni  del  Piano  andranno  riferite  ai
finanziamenti previsti dall'art. 7 del presente decreto.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  SALVINI, Ministro  dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 9