Art. 3.
              Consolidamento del sistema universitario
  1.  Al  fine  di  porre  in  grado  le istituzioni universitarie di
consolidare e migliorare qualitativamente le proprie  strutture,  con
particolare  riguardo  a quelle relative alle iniziative previste nei
piani di sviluppo 1986-90 e  1991-1993,  sono  destinati  i  seguenti
finanziamenti,  espressi  in milioni di lire, per ciascuno degli anni
di piano 1994-96:
               1994 . . . . . . . . 67.532,3
               1995 . . . . . . . . 34.820
               1996 . . . . . . . .  1.908,63
  2. Gli interventi di consolidamento e di miglioramento dell'offerta
formativa  di  cui  al  comma  precedente   saranno   improntati   al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
    a)  ottimizzazione  dei  risultati ottenuti in termini di aumento
della frequenza, contrazione del  tasso  di  abbandono  degli  studi,
razionalizzazione dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte
degli studenti iscritti;
    b)  promozione  di  attivita'  di  orientamento  pubbliche  quali
incontri con gli studenti, attivita' di tutorato  e  autovalutazione,
attivazione  di  appositi  sportelli informativi anche con tecnologie
informatiche;
    c) promozione di iniziative  di  raccordo  sul  territorio  quali
convenzioni con enti pubblici e privati e realizzazione di "uffici di
collegamento";
    d)  acquisizione  di  finanziamenti  e  cofinanziamenti  con enti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
    e)   iniziative   di   ristrutturazione    e    razionalizzazione
dell'offerta formativa in funzione di obiettivi d'ateneo;
    f)  promozione  dell'utilizzo  diffuso  di  sistemi tecnologici e
informatici avanzati per il  supporto  alle  attivita'  didattiche  e
gestionali.
  3.  Per gli interventi di cui al precedente comma saranno tenute in
particolare considerazione le iniziative relative a:
   potenziamento e consolidamento dei corsi di diploma  universitari,
con  riguardo  alla  specificita'  dei corsi di diploma che prevedano
attivita' di stages e tirocinio esterno, gia' istituiti alla data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
   decongestionamento dei megatenei  previste  dai  precedenti  piani
1986-90  e  1991-93  tenuto  conto  degli  obiettivi  di  cui sopra e
dell'impatto ambientale delle iniziative stesse;
   progetti di ricerca atti a favorire iniziative  di  collaborazione
interuniversitaria,  anche  per  programmi  congiunti  di formazione,
nonche'  a  promuovere  la  partecipazione  a  programmi  e  progetti
cofinanziati a livello comunitario e internazionale.
  4.  I  contributi  saranno  ripartiti  con  le  modalita'  indicate
nell'art. 17 del presente decreto.