Art. 4.
                 Adeguamento dell'offerta formativa
  1.  Al  fine  di  adeguare  l'offerta  formativa  del  sistema alle
esigenze del mercato del lavoro e delle professioni,  le  universita'
sono  autorizzate  ad  attivare, ai sensi dell'art. 11 della legge n.
341/1990, le procedure di istituzione di  nuove  facolta',  corsi  di
laurea  e  di diploma universitario, tenuto conto delle proposte gia'
formulate dai comitati  regionali  di  coordinamento  ai  fini  della
predisposizione del presente piano.
  2.  L'istituzione  delle  facolta'  e dei corsi di studio di cui al
precedente comma  e'  condizionata,  previa  verifica  del  Consiglio
universitario   nazionale,   alla  sussistenza  di  adeguate  risorse
finanziarie,  di  personale,  di  strutture  e  attrezzature,   anche
acquisite  in  convenzione  con  enti  pubblici e privati e correlate
all'intera durata legale del corso di studio, nonche'  alle  esigenze
formative generali del sistema universitario.
  3. Sono valutate prioritariamente quelle iniziative promosse per il
conseguimento  degli  obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 2,
lettere c), d), e) ed f), nonche' quelle preordinate al completamento
dell'offerta formativa dei diplomi  universitari  in  relazione  alle
esigenze del tessuto economico produttivo, agli sbocchi occupazionali
ed  alle  documentate  offerte di tirocini formativi per gli studenti
presso enti pubblici e privati.