Art. 4. Adeguamento dell'offerta formativa 1. Al fine di adeguare l'offerta formativa del sistema alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, le universita' sono autorizzate ad attivare, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, le procedure di istituzione di nuove facolta', corsi di laurea e di diploma universitario, tenuto conto delle proposte gia' formulate dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione del presente piano. 2. L'istituzione delle facolta' e dei corsi di studio di cui al precedente comma e' condizionata, previa verifica del Consiglio universitario nazionale, alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, di personale, di strutture e attrezzature, anche acquisite in convenzione con enti pubblici e privati e correlate all'intera durata legale del corso di studio, nonche' alle esigenze formative generali del sistema universitario. 3. Sono valutate prioritariamente quelle iniziative promosse per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' quelle preordinate al completamento dell'offerta formativa dei diplomi universitari in relazione alle esigenze del tessuto economico produttivo, agli sbocchi occupazionali ed alle documentate offerte di tirocini formativi per gli studenti presso enti pubblici e privati.