Art. 5.
          Diplomi universitari ammissibili ai finanziamenti
                         dell'Unione europea
  1.  In  relazione  alle  previsioni dei programmi comunitari di cui
alle premesse, ed alle  richieste  delle  universita',  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dispone la
concessione  di  contributi, nella misura necessaria ad assicurare la
copertura della quota nazionale, per corsi di  diploma  universitario
ammissibili   ai   finanziamenti   a  valere  sui  fondi  strutturali
dell'Unione europea in quanto aventi le caratteristiche  previste  in
tali  programmi,  ed in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro
ed alle esigenze dello sviluppo territoriale.
  2. Per le finalita' previste dal precedente comma sono destinati  i
seguenti  finanziamenti,  espressi  in  milioni di lire, per ciascuno
degli anni di piano 1994-96:
               1994   . . . . . . .    --
               1995   . . . . . . .    --
               1996   . . . . . . .  50.000
  3.  I  contributi  saranno  ripartiti  con  le  modalita'  indicate
nell'art.  17  del  presente  decreto.  Ove  tali fondi non dovessero
essere interamente utilizzati entro  il  31  ottobre  1996,  potranno
essere   destinati,   per   la   parte   residua,   ad  aumentare  le
disponibilita' indicate nell'art. 3.