Art. 5. Diplomi universitari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea 1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse, ed alle richieste delle universita', il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per corsi di diploma universitario ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea in quanto aventi le caratteristiche previste in tali programmi, ed in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale. 2. Per le finalita' previste dal precedente comma sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96: 1994 . . . . . . . -- 1995 . . . . . . . -- 1996 . . . . . . . 50.000 3. I contributi saranno ripartiti con le modalita' indicate nell'art. 17 del presente decreto. Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 ottobre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilita' indicate nell'art. 3.