Art. 7. Megatenei 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle iniziative di decongestionamento dei megatenei avviate con i precedenti piani di sviluppo universitari per i periodi 1986-90 e 1991-93, anche per il perseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 del presente decreto, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede alla stipula, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le istituzioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ubicate nelle sedi di Roma, Napoli, Milano e Bologna. Accordi di programma potranno essere stipulati anche nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti articoli 3 e 4 con le istituzioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991. 2. Gli accordi di programma specificano i relativi obiettivi da perseguire, i criteri e i termini temporali per la loro realizzazione, la verifica dei risultati anche in corso d'opera, nonche' la congruita' delle risorse a disposizione acquisite dagli atenei anche in convenzione con enti pubblici e privati. Gli accordi prevederanno progetti di separazione organica per moduli delle strutture didattiche del megateneo, ovvero iniziative di decentramento territoriale di facolta' e corsi di studio. 3. L'accordo di programma, stipulato su proposta dei competenti organi accademici delle universita', e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora l'accordo preveda l'istituzione di nuove universita' lo stesso e' stipulato previo parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, sentiti il Consiglio universitario nazionale, la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane e le competenti commissioni parlamentari. 4. Per la stipula degli accordi di cui al presente articolo da realizzare nel corso del 1996, considerando prioritariamente quelli gia' sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96: 1994 . . . . . . . -- 1995 . . . . . . . -- 1996 . . . . . . . 54.000 Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 ottobre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilita' indicate nell'art. 3.