Art. 8.
                     Formazione degli insegnanti
  1.  Su  proposta  dei  comitati  regionali di coordinamento saranno
istituiti in via sperimentale:
   corsi di laurea per la formazione culturale e professionale  degli
insegnanti  delle  scuole  materne  ed  elementari  (art.  3 legge 19
novembre 1990, n. 341);
   scuole di specializzazione per la formazione di  insegnanti  delle
scuole secondarie (art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341).
  2.  I  corsi  di  laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed
elementari e le scuole di specializzazione per gli  insegnanti  delle
scuole   secondarie  saranno  istituiti,  previa  costituzione  della
facolta' di scienze della formazione, ove possibile uno per  regione,
con  le procedure di cui all'art. 11 della legge n. 341 del 1990. Per
quanto riguarda le scuole  di  specializzazione  per  gli  insegnanti
delle  scuole secondarie, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13
del presente decreto. Il numero massimo degli studenti  da  ammettere
ai  corsi  di  laurea  e  alle  scuole  di  specializzazione  per  la
formazione degli insegnanti delle scuole secondarie e'  definito,  in
relazione  a ciascun bacino di utenza regionale o interregionale, dai
comitati regionali di coordinamento, sentite le competenti  autorita'
scolastiche.
  3. All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma si provvede
con  apposito  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica,  tenuto  conto  delle  risorse,  anche  di
personale   docente,  a  disposizione  dei  singoli  Atenei.  Per  le
iniziative relative all'istituzione  dei  corsi  di  laurea  predetti
potra'  essere  disposta  l'assegnazione  di parte dei posti previsti
all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
  4. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 19
novembre 1990, n. 341, apposite convenzioni saranno  stipulate  dalle
regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  dalle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  d'intesa   con   i   Ministeri
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica  istruzione,  con  le  universita'  italiane  operanti   nel
territorio e quelle straniere dell'area linguistica pertinente, fatta
salva  l'autonomia delle universita' esistenti nelle citate regioni e
province autonome in materia di istituzione della facolta' di scienze
della formazione o dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Per le esigenze connesse all'istituzione  dei  corsi  di  laurea
predetti sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni
di lire, per ciascuno degli anni di Piano 1994-'96:
               1994   . . . . . . .    --
               1995   . . . . . . .    --
               1996   . . . . . . .  10.000
  6.  I  contributi  saranno  ripartiti  con  le  modalita'  indicate
nell'art. 17 del presente  decreto.  Ove  tali  fondi  non  dovessero
essere  interamente  utilizzati  entro  il 31 dicembre 1996, potranno
essere  destinati,  per   la   parte   residua,   ad   aumentare   le
disponibilita' indicate nell'art. 3.