Art. 8. Formazione degli insegnanti 1. Su proposta dei comitati regionali di coordinamento saranno istituiti in via sperimentale: corsi di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari (art. 3 legge 19 novembre 1990, n. 341); scuole di specializzazione per la formazione di insegnanti delle scuole secondarie (art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341). 2. I corsi di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e le scuole di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie saranno istituiti, previa costituzione della facolta' di scienze della formazione, ove possibile uno per regione, con le procedure di cui all'art. 11 della legge n. 341 del 1990. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto. Il numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie e' definito, in relazione a ciascun bacino di utenza regionale o interregionale, dai comitati regionali di coordinamento, sentite le competenti autorita' scolastiche. 3. All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma si provvede con apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle risorse, anche di personale docente, a disposizione dei singoli Atenei. Per le iniziative relative all'istituzione dei corsi di laurea predetti potra' essere disposta l'assegnazione di parte dei posti previsti all'art. 2, comma 2, del presente decreto. 4. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, apposite convenzioni saranno stipulate dalle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita' italiane operanti nel territorio e quelle straniere dell'area linguistica pertinente, fatta salva l'autonomia delle universita' esistenti nelle citate regioni e province autonome in materia di istituzione della facolta' di scienze della formazione o dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Per le esigenze connesse all'istituzione dei corsi di laurea predetti sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di Piano 1994-'96: 1994 . . . . . . . -- 1995 . . . . . . . -- 1996 . . . . . . . 10.000 6. I contributi saranno ripartiti con le modalita' indicate nell'art. 17 del presente decreto. Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 dicembre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilita' indicate nell'art. 3.