Art. 3. Gli articoli 6 dei decreti ministeriali n. 1640 del 15 giugno 1989, n. 130 e 131 del 31 ottobre 1991 sono cosi' sostituiti. 1. L'accertamento della regolare realizzazione dell'opera per la quale il contributo e' stato concesso avviene sulla base di autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario ed e' demandato ad un'apposita commissione - composta da cinque componenti e presieduta da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente - che verra' nominata con apposito decreto. 2. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' essere costituita, qualora il soggetto titolare dell'intervento sia di natura privata, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' attestare: a) l'avvenuta realizzazione dell'opera ovvero il relativo stato di avanzamento, con specifica indicazione della data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' degli estremi di tutte le autorizzazioni occorrenti per la sua esecuzione; b) la conformita' dell'opera alle previsioni della scheda progettuale presentata al momento della concessione del contributo; 4. La commissione di cui al primo comma: a) vigila sul rispetto delle modalita' tecnico-economiche di realizzazione dell'opera ammessa al contributo, anche ai fini della determinazione degli importi da erogare; b) fornisce il proprio parere sulle eventuali richieste di varianti e di proroghe nonche' ogniqualvolta l'amministrazione ne ravvisi l'opportunita'; c) segnala eventuali interruzioni delle attivita' ed ogni altro fatto destinato a compromettere la compiuta e regolare realizzazione dell'opera ammessa al contributo; d) propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile al fine dell'ottimale realizzazione dell'opera ammessa al contributo; e) procede, qualora ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta dell'amministrazione, ad ispezioni in loco al fine di validare fatti e dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui ai commi precedenti.