Art. 3.
  Gli articoli 6 dei decreti ministeriali n. 1640 del 15 giugno 1989,
n. 130 e 131 del 31 ottobre 1991 sono cosi' sostituiti.
  1.  L'accertamento  della  regolare realizzazione dell'opera per la
quale  il  contributo  e'  stato  concesso  avviene  sulla  base   di
autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario ed e' demandato
ad   un'apposita  commissione  -  composta  da  cinque  componenti  e
presieduta da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente - che
verra' nominata con apposito decreto.
  2. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' essere costituita,
qualora il soggetto titolare dell'intervento sia di  natura  privata,
dalla  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' attestare:
    a) l'avvenuta realizzazione dell'opera ovvero il  relativo  stato
di  avanzamento,  con specifica indicazione della data di inizio e di
ultimazione  dei  lavori,  nonche'  degli   estremi   di   tutte   le
autorizzazioni occorrenti per la sua esecuzione;
    b)   la  conformita'  dell'opera  alle  previsioni  della  scheda
progettuale presentata al momento della concessione del contributo;
  4. La commissione di cui al primo comma:
    a) vigila sul  rispetto  delle  modalita'  tecnico-economiche  di
realizzazione  dell'opera  ammessa al contributo, anche ai fini della
determinazione degli importi da erogare;
    b) fornisce  il  proprio  parere  sulle  eventuali  richieste  di
varianti  e  di  proroghe  nonche' ogniqualvolta l'amministrazione ne
ravvisi l'opportunita';
    c) segnala eventuali interruzioni delle attivita' ed  ogni  altro
fatto  destinato a compromettere la compiuta e regolare realizzazione
dell'opera ammessa al contributo;
    d) propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile al fine
dell'ottimale realizzazione dell'opera ammessa al contributo;
    e) procede, qualora ne  ravvisi  l'opportunita'  o  su  richiesta
dell'amministrazione,  ad ispezioni in loco al fine di validare fatti
e  dichiarazioni  rese  nell'autocertificazione  di  cui   ai   commi
precedenti.