Art. 15-bis.
 
    Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della
                  comunita' montana della Valnerina
(( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile  ))
(( 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili   ))
(( privati danneggiati compresi nei comuni della comunita' montana ))
(( della Valnerina, e' destinata alla regione Umbria la somma di   ))
(( lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.      ))
(( 2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli      ))
(( articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi    ))
(( nei comuni di cui al comma 1, e' destinata al Ministero dei     ))
(( lavori pubblici la somma di lire 900 milioni nell'anno 1996,    ))
(( 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.        ))
(( 3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 3 miliardi  ))
(( e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il      ))
(( 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si provvede         ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))
(( ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001      ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno   ))
(( 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento        ))
(( relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.            ))
(( 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con      ))
(( propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.            ))