Art. 16-bis.
                 Trasferimento di risorse ai comuni
 
(( 1. Le regioni sono autorizzate a trasferire ai comuni           ))
(( interessati le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, della   ))
(( legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non risultino gia'          ))
(( utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
(( 2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne      ))
(( dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione  ))
(( o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o          ))
(( danneggiati dalle avversita' atmosferiche del settembre-ottobre ))
(( 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la         ))
(( regione.                                                        ))