Art. 12.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli  articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti titoli per un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art.  4
del  menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 26 febbraio 1996.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e  9  del  presente  decreto.  La
richiesta  di  ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.   8   e   dovra'   contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'importo del collocamento  supplementare.  Eventuali
richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario minimo del
prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali  richieste
distribuite  su  piu' offerte verra' presa in considerazione la somma
delle  offerte  medesime.  Non  verranno  presi   in   considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.