Art. 16. Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verra' corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verra' riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati. La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sara' effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale. Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.