Art. 16.
  Alla  Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni
relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche'
ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le somme occorrenti per le  operazioni  connesse  al  rimborso  dei
certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo
apposita contabilita'.
  I  rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
dalle norme contenute nella convenzione stipulata in  data  8  agosto
1994.
  In   deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  11  della  convenzione
suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia  a  titolo  di
rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  servizio  finanziario dei
certificati verra' corrisposto in misura pari ad un terzo  di  quanto
stabilito    nell'articolo    stesso,    in    considerazione   delle
caratteristiche dei certificati di  cui  al  presente  decreto.  Tale
compenso  verra'  riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al
rimborso dei certificati.
  La consegna dei certificati globali di cui  al  precedente  art.  2
sara'   effettuata  presso  l'amministrazione  centrale  della  Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  Tutti  gli  atti  comunque  riguardanti   la   sottoscrizione   dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la  corrispondenza  della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni
relative al collocamento dei certificati stessi,  sono  esenti  dalle
tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.