Art. 2. I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni. Ogni tranche del prestito e' rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verra' custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia. I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia. Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante acereditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia. Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potra' essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverra' nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente. Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento. A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.