Art. 2.
  I  certificati  di  credito di cui al presente decreto hanno valore
nominale unitario di lire 5 milioni.
  Ogni tranche  del  prestito  e'  rappresentata  da  un  certificato
globale  al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che
verra' custodito nel sistema dei conti  accentrati  presso  la  Banca
d'Italia.
  I   titoli  hanno  circolazione  nel  suddetto  sistema  dei  conti
accentrati presso la Banca d'Italia.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra' riconosciuto mediante acereditamento  nel  relativo  conto  di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  Ai  sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  4
giugno  1993  e n. 10 del 13 gennaio 1995, potra' essere richiesto il
ritiro dei titoli; la  consegna  avverra'  nei  tempi  necessari  per
l'allestimento   e   la   spedizione   dei   titoli   stessi,  previo
frazionamento del certificato globale. Le relative  spese  saranno  a
carico del richiedente.
  Con  successivo  decreto  verranno stabilite le caratteristiche dei
titoli da allestire in relazione alle suddette  eventuali  operazioni
di frazionamento.
  A  seguito  delle  operazioni  medesime,  potranno essere allestiti
titoli al portatore nei tagli da  lire  5  milioni,  10  milioni,  50
milioni,  100  milioni,  500  milioni,  1  miliardo  e 10 miliardi di
capitale nominale.