Art. 3. I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti: a) da ogni altra imposta diretta presente e futura; b) dall'imposta sulle successioni; c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c). I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.