Art. 4.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 27  febbraio  1998,  al  netto  della  ritenuta  di  cui
all'art.  1  del citato decreto legge n. 556 del 1986; detta ritenuta
verra' applicata allo scarto di emissione, pari alla  differenza  fra
il  valore  nominale  del  titolo  da  rimborsare  ed  il  prezzo  di
aggiudicazione di cui al precedente art. 1.
  La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno  si
ottiene  dividendo  il  complessivo  scarto  di emissione, come sopra
definito, per i giorni effettivi  di  durata  del  titolo,  calcolati
utilizzando l'anno civile.
  Nel  caso  di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata  al  primo  comma  del  presente  articolo,  il  prezzo   di
riferimento  rimarra'  quello di aggiudicazione della prima "tranche"
del prestito.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50  centesimi,  l'importo  relativo  al  taglio  teorico da lire 1
milione. Il valore  degli  altri  pagamenti  verra'  determinato  per
moltiplicazione  sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio
teorico.