Art. 4. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 27 febbraio 1998, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 556 del 1986; detta ritenuta verra' applicata allo scarto di emissione, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al primo comma del presente articolo, il prezzo di riferimento rimarra' quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.