Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta in veste di operatori le banche e le
societa' di intermediazione  mobiliare  iscritte  all'albo  istituito
presso  la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n.
1 che esercitano  le  attivita'  indicate  nei  punti  a),  b)  e  c)
dell'art.   1,   comma  1,  della  legge  medesima.  Detti  operatori
partecipano in proprio e per conto terzi.
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.