Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento. Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.