Art. 6.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla  Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno  regolati  dalle  norme
contenute   nella   convenzione   stipulata,  per  le  operazioni  di
collocamento, in data 4 aprile 1985.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effettuazione  delle  aste  tramite  la Rete nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara'   riconosciuta   alla   Banca   d'Italia   una  provvigione  di
collocamento dello 0,25 per cento.
  Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale  sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli  impegni  che  assumeranno  con  la  Banca
d'Italia,  ivi  compreso  quello  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.