Art. 7.
  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  certificati   che   essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di lira oppure di  un  multiplo  di  detta
cifra;  eventuali  variazioni  di importo diverso vengono arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo non multiplo del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.