Art. 8.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro  le  ore
13  del giorno 26 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla  Banca  d'Italia  tramite
Rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.