Art. 9.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal
Ministero del tesoro, con funzioni di  ufficiale  rogante,  il  quale
redige  apposito  verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa.