Art. 8.
Nel corso dell'attivita' finalizzata al risanamento
dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati
possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei
risultati ottenuti e dell'attivita' prestata e comunque fino ad un
massimo del 50 per cento del compenso minimo garantito.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 9 novembre 1995
Il Ministro dell'interno
CORONAS
p. Il Ministro del tesoro
VEGAS
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 102