Art. 3.
  Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 e' attribuita la
facolta' di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere
dell'ottavo anno, ovvero il 5 marzo 2004.
  Tale richiesta dovra' pervenire al Tesoro per il tramite  della  JP
Morgan entro e non oltre il 5 febbraio 2004.
  Il rimborso verra' effettuato alla pari.
  Con  successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il
capitale nominale rimasto  in  circolazione  dopo  le  operazioni  di
rimborso anticipato.