Art. 3. Ai titolari dei titoli di cui al precedente art. 2 e' attribuita la facolta' di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi allo scadere dell'ottavo anno, ovvero il 5 marzo 2004. Tale richiesta dovra' pervenire al Tesoro per il tramite della JP Morgan entro e non oltre il 5 febbraio 2004. Il rimborso verra' effettuato alla pari. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare il capitale nominale rimasto in circolazione dopo le operazioni di rimborso anticipato.