Art. 4.
  Ai fini fiscali i titoli rappresentativi  del  finanziamento  ed  i
relativi  interessi  sono  equiparati  ai  titoli del debito pubblico
italiano ed alle loro rendite.
  Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre  1992,
n.  372,  convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992,
n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli  interessi
ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973,  n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, titoli
sono esenti da ogni imposta diretta, reale e  personale,  presente  e
futura.
  In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:
    a) dalle imposte sulle successioni;
    b)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.
  Ai fini fiscali, i titoli  sono  altresi'  esenti  dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche  se  denunciati,  essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere a) e b).