Art. 5.
  Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale  e  non
condizionata del Governo italiano; esso ha ed avra' il medesimo rango
nei  confronti  di  qualsiasi  altro  prestito non privilegiato dello
Stato.
  Il Governo italiano non accordera' ne' ipoteca, ne' pegni  o  altre
garanzie   reali  o  privilegi,  a  fronte  di  debiti  esteri  della
Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita
al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.
  I sottoscrittori del prestito ed i  titolari  dei  relativi  titoli
avranno  facolta' di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del
capitale   erogato   e   degli   interessi   maturati,   prima    che
l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:
    a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento  del
capitale o degli interessi o  di  qualsiasi  altra  somma  dovuta  in
relazione  al  prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di
oltre trenta giorni;
    b) il Governo italiano sia inadempiente  nell'esecuzione  di  uno
qualsiasi  degli  obblighi  previsti  dai  termini  e  condizioni del
prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni
da quello dell'avvenuta denuncia;
    c) il Governo italiano dichiari  una  moratoria  generale  o  sia
inadempiente  nel  pagamento  di  qualsiasi suo debito estero, ovvero
qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente
a causa di un inadempimento.
  Ai fini  del  contratto  di  finanziamento  previsto  dal  presente
decreto,  per  debito  estero  si  intende  ogni  debito  del Governo
italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una o  piu'  valute
estere o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.