Art. 6.
  Il versamento dell'importo sottoscritto avverra',  al  netto  della
provvigione di cui al precedente art. 1, il 5 marzo 1996.
  Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato
sulla  base  della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni
lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia
con le modalita' indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312,  verra'
versato   sul  capitolo  5100,  art.  2  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio statale.
  Il prestito  verra'  rimborsato  il  5  marzo  2012,  salvo  quanto
previsto all'art. 3.
  Il  Tesoro  si  riserva  la facolta' di procedere al riacquisto dei
titoli sul mercato.