Art. 6. Il versamento dell'importo sottoscritto avverra', al netto della provvigione di cui al precedente art. 1, il 5 marzo 1996. Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verra' versato sul capitolo 5100, art. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Il prestito verra' rimborsato il 5 marzo 2012, salvo quanto previsto all'art. 3. Il Tesoro si riserva la facolta' di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.