Art. 8.
  Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso  del  capitale
il Tesoro stipulera' un accordo con una o piu' banche internazionali.
Le  banche  incaricate  di tale servizio riceveranno i relativi fondi
dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate
dal Tesoro.
  I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di  credito
incaricate,   conseguenti   al   servizio   finanziario  inerente  al
finanziamento, saranno regolati con separato decreto.